Maurizio Lupi

 Proposte di emendamento al Decreto Legge 17 marzo 2020
Aprile 2, 2020

Proposte di emendamento al Decreto Legge 17 marzo 2020

EMENDAMENTI A TITOLO IV (Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese)
  • Articolo 60
Potrebbe essere opportuno in sede di conversione prevedere che eventuali errori nei versamenti possono essere effettuati entro fine giugno senza applicazione di sanzioni e interessi (e quindi disapplicando le misure sul ravvedimento operoso). Molti operatori, infatti, in ragione delle difficoltà connesse al parziale lock-down hanno fatto versamenti su base stimata (e peraltro la maggior parte entro il 16 marzo in quanto il decreto è stato pubblicato in GU il 17 marzo ma il testo era disponibile il 18 marzo). Questa norma avrebbe l’effetto di premiare i contribuenti virtuosi che però non hanno potuto adempiere in modo preciso agli obblighi per questioni organizzative. Volendo, si potrebbe prevedere una norma strutturale che permetta di effettuare integrazioni a versamenti per il primo semestre 2018 senza l’applicazione della procedura del ravvedimento operoso. Per questione di opportunità andrebbe introdotta verso giugno.
TESTO EMENDAMENTO 2. I versamenti di cui al comma 1 possono essere integrati senza applicazione di sanzioni ed interessi entro il 30 giugno 2020.
  • Articolo 62
Contribuenti non residenti non stabiliti (IVA) La sospensione al 30 giugno 2020 dei termini per gli adempimenti fiscali (diversi dai versamenti) disposta dal citato art. 62 riguarda solo i soggetti aventi “sede legale, domicilio fiscale o sede operativa” nel territorio dello Stato. Pertanto al momento, in assenza di emendamenti, la medesima proroga non riguarda i soggetti passivi IVA non residenti che si sono identificati direttamente in Italia ai sensi dell’art. 35-ter del Decreto IVA o hanno nominato un rappresentante fiscale nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 17 del Decreto IVA. Tale conclusione riguarda più precisamente i seguenti adempimenti IVA:
• la trasmissione telematica dei Modelli Intrastat relativi alle operazioni intracomunitarie (ad esempio, per gli operatori che trasmettono i modelli mensilmente, i modelli per le operazioni effettuate nel mese di febbraio, in scadenza al 25 marzo 2020 e nel mese di marzo, in scadenza al 26 aprile 2020); 2 C1 – Internal use
• la trasmissione telematica della dichiarazione IVA per l’anno 2019 (Modello IVA 2020), in scadenza al 30 aprile 2020, e tutti gli adempimenti ad essa connessi (eventuali ravvedimenti, presentazione delle garanzie per le compensazioni effettuate nell’ambito dell’IVA di gruppo, richiesta del rimborso del credito IVA annuale);
• la trasmissione telematica di eventuali istanze per il rimborso o la compensazione trimestrale del credito IVA del primo trimestre 2020 (Modello TR), in scadenza al 30 aprile 2020;
• la trasmissione telematica della comunicazione delle liquidazioni periodiche del primo trimestre 2020, in scadenza al 31 maggio 2020 (che essendo festivo viene differito al primo giorno lavorativo successivo: 1° giugno; su questo punto si attende un chiarimento ufficiale per quanto riguarda l’operatività della sospensione al 30 giugno 2020 anche per i soggetti passivi aventi “sede legale, domicilio fiscale o sede operativa” nel territorio dello Stato).
TESTO EMENDAMENTO Al comma 1, dopo le parole “precompilata 2020.” è inserito il seguente: “La medesima sospensione si applica ai soggetti identificati ai fini IVA nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 35-ter del d.P.R. 23 ottobre 1972 o hanno nominato un rappresentante fiscale nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 17 del medesimo decreto”.
  • Articolo 66
La norma andrebbe chiarita prevedendo che si rendono applicabili anche le altre agevolazioni in vigore (questo sembra desumibile anche dalla Relazione tecnica che non prevede maggiori entrate ma solo maggiori oneri per lo Stato). Questo tipo di interpretazione è rilevanti per le donazioni delle persone fisiche in quanto esistono soglie di detrazione più alte (ad esempio, l’articolo 14 del Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35 prevede che le liberalità̀ effettuate da persone fisiche in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività̀ di ricerca scientifica sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogante nel limite del 10% di tale reddito e, comunque, nella misura massima di € 70.000 annui. Questa agevolazione ad esempio è fruibile per le donazioni fatte agli IRCCS in quanto sono enti di ricerca scientifica. La soglia prevista dal Decreto Cura Italia è invece di € 30.000). La norma inoltre:
I. non prevede un regime fiscale per le donazioni fatte da soggetti che producono reddito di lavoro autonomo (ad esempio, studi professionali);
II. non chiarisce il regime IVA delle donazioni in natura (bisognerebbe forzare la norma prevedendo che le donazioni in natura non sono considerate cessioni di beni ai fini IVA. Se non si fa così c’è il rischio che venga chiesta l’IVA al donante oppure che debba essere applicata l’IVA dal donatore)
TESTO EMENDAMENTO
1. Al comma 2, dopo le parole “reddito d’impresa” sono inserite le parole “e di reddito di lavoro autonomo.
2. Dopo il comma 3 è inserito il seguente comma: “3-bis. Le erogazioni in natura di beni non sono considerate cessioni di beni ai fini IVA e a tali cessioni non si applicano le presunzioni di cui al DPR 10 novembre 3 C1 – Internal use 1997, n. 441. Se l’erogazione liberale è costituita da servizi la stessa non si intende eseguita per finalità estranee all’attività d’impresa o di lavoro autonomo.
  • Articolo 67
In relazione all’allungamento dei termini per l’accertamento, la norma appare molto sbilanciata in quanto a fronte della sospensione dei termini in favore degli uffici di meno di 90 giorni (comma 1) concede una estensione dei termini per l’accertamento di due anni (comma 4). È comprensibile che si voglia evitare una norma “a specchio” (si creerebbero calcoli difficili e attività che mal si conciliano con quella della pubblica amministrazione). Ma un allungamento di anno sembra più equilibrato ed improntato a rapporti di correttezza e buona fede tra fisco e contribuente.
TESTO EMENDAMENTO
Il comma 4 è così sostituito. “I termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori che scadono nell’anno 2020 sono prorogati di un anno”.
INTRODUZIONE ARTICOLO 71-bis (IVA REPARTI COVID-19)
Equiparazione dei costi sostenuti per la costruzione ex novo o la modifica di strutture per la creazione di reparti COVID – ivi incluse le spese per il loro allestimento e funzionamento – alle opere di urbanizzazione secondaria
La norma di interpretazione autentica mira ad assicurare certezza sulla aliquota applicabile a tutte le operazioni relative alla creazione di reparti COVID-19. In base alle norme in vigore, vi sono motivazioni tecniche che portano a ritenere che i costi relativi alla costruzione ex novo o la modifica di strutture per la creazione di reparti COVID-19 – ivi incluso il loro allestimento – sia soggetta alla aliquota IVA ridotta del 10 per cento ai senti dei nn. 127- quinquies, 127-sexies e 127-septies della Tabella A Parte III allegata al d.P.R. n. 633/1972. Ciò detto, gli operatori (ivi inclusi le amministrazioni pubbliche) stanno affrontando della difficoltà di interpretazione in relazione alla ristrutturazione di padiglioni esistenti o per la creazione di reparti nuovi, anche temporanei o amovibili in ragione di alcune posizioni di prassi. Vi potrebbe essere il dubbio, invero tecnicamente infondato, che alcuni beni e servizi debbano scontare l’aliquota IVA ordinaria del 22 per cento con maggiori oneri per gli Enti ospedalieri pubblici e privati. dette operazioni. La norma di interpretazione mira ad eliminare tali incertezze interpretative. La norma non ha bisogno di copertura in quanto mira esclusivamente a chiarire un regime IVA già applicabile. La norma andrebbe inoltre inserita negli emendamenti al DL 17/3/2020, n. 18 al fine di permettere alle imprese di emettere fattura con IVA ad aliquota ridotta sin da subito (sul punto si consideri che in molti casi l’IVA sarà applicata con il sistema dello split payment)
TESTO NORMATIVO
I costi per gli acquisti di beni e servizi – ivi inclusi gli appalti – finalizzati alla realizzazione di reparti COVID-19 sia all’interno di strutture ospedaliere esistenti sia all’esterno – anche se temporanei o amovibili – sono equiparati ai costi sostenuti per la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria. Tale equiparazione opera anche in relazione ai beni e attrezzature necessari per il loro allestimento e funzionamento.
EMENDAMENTI A TITOLO V (Ulteriori disposizioni)
  • Articolo 72
TESTO EMENDAMENTO Aggiungere:
e) compensazione finanziaria pari a quanto eventualmente corrisposto da imprese nazionali in conseguenza dell’applicazione di eventuali penali connesse a ritardati o omessi adempimenti, nei confronti di committenti esteri, determinati dal rispetto delle misure di contenimento degli effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”
PROPOSTE PER DECRETO APRILE 1. MISURE VOLTE AD INCREMENTARE LA LIQUIDITA’ PER LE IMPRESE E PER LE FAMIGLIE
1.1.Credito COVID per aziende che fatturano più di 5 milioni di Euro annui
In molte importanti filiere industriali e dei servizi, le imprese si troveranno in crisi di liquidità e saranno quindi obbligate a ritardare e/o congelare i pagamenti a fornitori, erario e persino dipendenti, generando un effetto a cascata di contrazione della liquidità. Stiamo quindi per assistere ad un liquidity crunch per il sistema delle imprese. Le stime Cerved di un 10% di aziende che falliranno per effetto di questa emergenza sanitaria rischiano di essere approssimate per difetto. Il rischio è che questo numero possa moltiplicarsi per due o per tre generando milioni di nuovi disoccupati e disperdendo una parte significativa del patrimonio di know how industriale del Paese. Per affrontare le crisi di liquidità bancarie tipiche del 1800, fu inventato il concetto di lender of last resort, cioè di un soggetto – le banche centrali – che potesse fornire liquidità illimitata alle banche per permettere di far fronte a crisi di panico. Oggi dobbiamo mettere insieme uno schema molto simile per le imprese e anche per i cittadini evitando rischi di moral hazard e concentrando il supporto nel garantire nuova liquidità alle imprese. Questi obiettivi possano essere raggiunti applicando i concetti di DIP (Debtor in Possession) financing di cultura anglosassone estendendo il concetto di prededuzione già previsto nella nostra normativa fallimentare (Regio Decreto 267/1942) proprio per fornire liquidità e salvare imprese in crisi. La proposta è di fornire una linea di liquidità aggiuntiva, in prededuzione, assistita da garanzia statale, ad erogazione rapida ed automatica, in misura proporzionale ai danni subiti dall’impresa per effetto del CoronaVirus.
• Tipo Linea: Standby facility a tasso zero, rimborso rateale in 5 anni con 12-24 mesi di preammortamento.
• Modalità di tiraggio: su base mensile
• Importo: il 30% della differenza tra fatturato realizzato nella media dei mesi marzoluglio 2020 e fatturato realizzato stesso periodo del 2019
• Forma tecnica: Finanza in prededuzione ex legge (questo richiede un DL ad hoc)
• Modalità di erogazione: Liquidità messa a disposizione da CDP attraverso le circa 40 banche aderenti alla convenzione per liquidità
• Platea di imprese accedenti: Tutte le imprese superiori ai 5 milioni di fatturato incluse le imprese che sono in ristrutturazione ex Art 67 o 182 bis Legge Fallimentare o comunque classificate tra gli NPE (Non performing exposure bancarie) purché abbiano regolarmente prodotto nei 3 mesi precedenti il 1 marzo 2020. 6 C1 – Internal use
Si può ritenere che in tempi brevi CDP possa e debba fornire oltre 100 miliardi di liquidità al sistema delle imprese, utilizzando una parte dell’importante surplus sul conto corrente di Tesoreria con il MEF, e che, considerato il limitato rischio di finanza in pre-deduzione, ampiamente diversificata, una garanzia statale di questo importo possa assorbire circa 1miliardo di risorse pubbliche (ipotizzando un default rate del 5% ed una loss given default del 20%).
1.2.Credito COVID per aziende che fatturano meno di 5 milioni di Euro annui.
• Destinatari: aziende con fatturato fino a 5 milioni di Euro • Fonte: Istituti bancari che hanno già un rapporto con l’azienda
• Finanziabilità: 10% del fatturato, quindi importo non superiore a 500.000 Euro
• Calcolo: il fatturato medio sul quale calcolare l’indice di finanziabilità può essere la media del triennio 2017/2019
• Tasso applicato: 0%
• Garanzia: CDP sul totale del finanziamento erogato da parte dell’istituto di credito
• Durata: sino ad un massimo di 60 mesi, prevedendo un preammortamento di 12 mesi per corresponsione di soli interessi
• Erogazione: entro 3 giorni dalla richiesta all’istituto di credito
• Condizioni: le risorse concesse non potranno essere utilizzate per rimborso di altri finanziamenti, per operazioni intercompany, per operazioni con soggetti correlati pena restituzione. L’azienda beneficiaria dovrà redigere un report sull’utilizzo dei fondi da consegnare allo lo Stato e all’istituto di credito
1.3.Abolizione dello Split Payment
A partire dal 2014 una serie di interventi normativi hanno modificato l’articolo 17 del DPR 633/1972 prevedendo che le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici, le aziende a controllo pubblico e le società quotate trattengano l’IVA dovuta ai fornitori versandola direttamente allo stato. Lo Stato concentra il controllo sui versamenti IVA su soggetti più facilmente controllabili. Ciò implica una riduzione di liquidità dei fornitori, in particolari di quelli con credito IVA, il cui credito è solo parzialmente compensabile con altre tipologie di tributi.
Nella situazione attuale la liquidità delle imprese costituisce una delle necessità più immediate e rilevanti. Peraltro, si osserva che con l’introduzione della fattura elettronica le ragioni che hanno indotto la Repubblica italiana a chiedere ed ottenere all’Unione europea la deroga per applicare lo split payment sono largamente superate. Da ultimo, si osserva che la deroga aveva natura temporanea e quindi l’abrogazione della disposizione in esame avrebbe il mero effetto di anticipare di qualche mese la naturale fine della applicazione delle disposizioni in esame).
TESTO EMENDAMENTO
“*Le lettere a) e a ter) del comma 6 dell’articolo 17 e l’articolo 17 ter del Decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 sono abrogati*”. La presente disposizione ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente Decreto Legge..
1.4.Cessione dei crediti di imposta per interventi sul patrimonio edilizio
Le Leggi di stabilità che si sono succedute negli ultimi anni hanno previsto e confermato agevolazioni fiscali molto rilevanti (mediante un credito fiscale da utilizzare nei cinque o dieci anni successivi alla spesa) per gli interventi sul patrimonio edilizio. Tali agevolazioni sono state confermate anche dalla Legge di bilancio 2020 e dal “Milleproroghe” 2020 e sono:
o -agevolazione per eliminazione delle barriere architettoniche
o -agevolazione per ristrutturazioni edilizie
o -sisma bonus
o -agevolazione per risparmio energetico
o -bonus acquisto mobili ed elettrodomestici.
L’articolo 10 del. Decreto Crescita (Legge n. 58 del 28 giugno 2019 “Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico”) prevedeva la possibilità del c.d. “Sconto in fattura”, cioè della possibilità di trasferire il credito fiscale dal committente all’impresa che realizza l’opera. Tale previsione aveva sollevato perplessità da parte delle associazioni di categoria, che hanno sottolineato l’impossibilità per le PMI di farsi carico in primo luogo dell’onere finanziario e poi del credito stesso, vista l’entità del carico fiscale, assai rilevante rispetto agli utili conseguiti ma non sufficientemente capiente rispetto al fatturato. Tale capienza, sia finanziaria che fiscale è invece più facilmente reperibile nelle grandi società energetiche, grandi debitrici fiscali. La Legge di bilancio 2020 ha modificato l’art. 10 prevedendo che lo sconto in fattura non possa essere applicato per gli interventi su singole unità immobiliari e, per i condomini, per importi inferiori a 200.000 euro. Considerata l’attuale situazione di emergenza sanitaria e la crisi che essa può generare, con la conseguente riduzioni degli investimenti per l’adeguamento degli immobili, risulta opportuno prevedere incentivi immediatamente utilizzabili dai committenti, cioè una riduzione dell’esborso circa pari al credito fiscale. Acquisita l’insostenibilità per la quasi totalità delle imprese delle previsioni dell’articolo 10 del Decreto crescita, ora sostanzialmente modificate, appare invece possibile ricorrere alla cessione del credito fiscale agli istituti bancari, per loro natura deputati ad erogare credito. La previsione di trasformazione del credito fiscale in credito a tutti gli effetti nei confronti dello Stato, una volta esaurita la capacità fiscale annuale della banca, può richiedere una deroga ai parametri europei sul deficit. Tale deroga può oggi ragionevolmente essere richiesta, sia a fronte della situazione emergenziale che del prevedibile maggior gettito fiscale generato dall’esecuzione delle opere.
TESTO EMENDAMENTO
*Per le detrazioni fiscali di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto-legge 4 giugno
2013, n. 63, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e al comma 1 lettera e) dell’articolo 16 bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR 22 dicembre 1986, n. 917) e s.m.i per i soggetti beneficiari delle detrazioni è ammesso il ricorso, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, a una anticipazione di pari ammontare, detratti gli interessi anticipati nella misura massima del cinque per cento, erogato da istituti di credito ed intermediari finanziari e a questi rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 34 8 C1 – Internal use della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La parte eccedente la quota compensabile fiscalmente per ciascuna annualità dagli istituti erogatori costituisce credito nei confronti dello Stato che lo liquiderà con gli stessi tempi e importi del credito fiscale acquisito.*
2. MISURE VOLTE A TUTELARE LE IMPRESE ESPORTATRICI
Per le imprese che esportano e che hanno in essere commesse all’estero caratterizzate da penali rispetto ai tempi di consegna, è necessario prevedere: un fondo per le penali a causa di ritardata consegna qualora il contratto non sia retto da diritto italiano, un sistema di garanzia per mancata consegna e per perdita di fatturato e comunque una previsione interpretativa volta a chiarire l’inapplicabilità di penali per ritardata consegna in quanto la situazione emergenziale costituisce causa di forza maggiore.
3. MISURE DI SOSTEGNO AL LAVORO
3.1.Credito di imposta su redditi da lavoro dipendente
Una politica basata esclusivamente sugli ammortizzatori sociali potrebbe non essere sufficiente in quanto non idonea a stimolare comportamenti virtuosi e positivi. Al fine di favorire tali comportamenti può essere opportuna l’introduzione di una norma che conceda benefici per i contribuenti (sia che producano reddito di impresa che reddito di lavoro autonomo) che non licenziano o che, addirittura, assumono lavoratori dipendenti. Il beneficio potrebbe essere in termini di credito di imposta scomputabile dall’IRES (o ad incremento delle imposte scomputabili dall’IRPEF per enti che imputano ai soci i redditi per trasparenza) in misura pari al 25% delle ritenute IRPEF operate. Tale credito potrebbe essere elevato al 70% per i dipendenti “incrementali”. Il beneficio potrebbe poi essere soggetto ad una diminuzione “scalare” su base biennale (- 33% nel 2021 e – 66% nell’anno 2022) sempre che vengano mantenuti i livelli di occupazione.
3.2.Assunzioni temporanee a tempo determinato
Possibilità per assumere temporaneamente risorse umane per le attività economiche a cui è consentito di operare e prevedere la proroga dei contratti a tempo determinato sino al 31 dicembre 2020 e/o la rinnovabilità per almeno una volta dei contratti a tempo determinato.
TESTO EMENDAMENTO
Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modifiche* All’articolo 21 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: 3 bis. “I limiti previsti dal presente articolo non si applicano ai contratti in scadenza o scaduti dal 1 marzo 2020 al 31 dicembre 2020, per i quali sono sempre ammessi proroga o rinnovo. Per i contratti della durata complessiva superiore a mesi diciotto la proroga non può essere superiore a mesi sei” 9 C1 – Internal use
3.3.Baby sitting
Semplificare l’accesso alla misura ed ampliare le possibilità di utilizzo
4. MISURE FISCALI
4.1.Acconti di imposta 2020 per i produttori di reddito di impresa e di lavoro autonomo
La crisi economica generata dalla pandemia genera elevate incertezze per i soggetti che devono autoliquidare il loro reddito ed in particolare per i produttori di reddito di impresa e di lavoro autonomo. Il sistema del calcolo degli acconti di imposta basato sul metodo storico che – come noto – prevede il pagamento di acconti IRES e IRPEF in misura pari al 100 per cento del debito d’imposta dell’anno precedente, potrebbe implicare un trasferimento di risorse dai privati allo Stato che potrebbe mettere in grande difficolta gli imprenditori e i lavoratori autonomi. Peraltro, vi è un forte rischio che i contribuenti applichino il metodo previsionale il che genererebbe incertezze sia in termini di gettito che per i contribuenti che, qualora stimassero le imposte dovute in modo errato, sarebbero soggetti a sanzioni che data la situazione di incertezza sarebbero percepite come ingiuste. Per tali ragioni, appare opportuno introdurre una norma che preveda un sostanziale abbattimento della base di calcolo degli acconti di imposta.
4.2.Controlli fiscali
Negli ultimi anni lo stato ha attribuito alle imprese compiti di controllo fiscale. Un esempio tipico è costituito dagli obblighi introdotti, per i committenti di prestazioni di importo annuale superiore a 200.000 Euro, nei confronti degli appaltatori che forniscano prevalentemente manodopera. In particolare il committente, pur non disponendo di altri strumenti che i dati forniti dall’appaltatore, ha l’obbligo di verificare il corretto e completo versamento dei contributi previdenziali per i lavoratori impiegati nell’appalto e segnalati nominativamente. Vengono attribuiti alle imprese carichi burocratici e responsabilità di controllo tipiche dello stato, che contribuiscono a distoglierle dai propri obiettivi naturali, cioè crescere e creare lavoro in un momento di emergenza come questo è un onere che si può sospendere.
TESTO EMENDAMENTO “*L’articolo 4 del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 convertito con Legge 19 dicembre 2019 n. 157 è abrogato*”
5. MISURE IN MATERIA AMMINISTRATIVA: PROROGA DELLE AUTORIZZAZIONI
L’emergenza attuale sta ritardando molte attività e crea un’aspettativa negativa sul futuro è pertanto opportuno prevedere, come già fatto in passato, una proroga automatica di almeno tre anni a tutte le autorizzazioni in corso, relative alle attività economiche, all’edilizia e alla tutela dell’ambiente e del paesaggio. 10 C1 – Internal use
TESTO NORMATIVO
“*Il termine di validità di tutte le autorizzazioni edilizie e urbanistiche, ambientali e paesaggistiche e quelle relative all’esercizio di attività economiche, delle convenzioni urbanistiche, delle Autorizzazioni Ambientali Integrate (AIA) e delle Valutazioni di Impatto Ambientale (VIA) in corso di validità alla data di approvazione del presente Decreto o scadute dopo il 01 gennaio 2020 è prorogato di tre anni.*”
6. MISURE A TUTELA DEGLI OPERATORI SANITARI
Con la finalità di tutelare chi sta lavorando in prima linea sull’emergenza sanitaria COVID19 si propone un emendamento nell’ambito del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19
TESTO EMENDAMENTO
Dopo l’art. 13 è inserito il seguente “Art. 13 bis Limitazioni alla responsabilità civile, penale e amministrativo-erariale delle strutture sanitarie e degli esercenti le professioni sanitarie” Durante il periodo dello stato di emergenza epidemiologica COVID-19, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 ed eventuali successive modifiche o proroghe, o in dipendenza dalla stessa emergenza, la responsabilità civile, penale e amministrativoerariale degli esercenti le professioni sanitarie e delle strutture sanitarie e socio sanitarie, pubbliche e private, è limitata alle sole ipotesi di condotte dolose, in deroga ad ogni altra disposizione vigente ed in ragione dello straordinario periodo di emergenza e di impegno eccezionale cui sono chiamati i sanitari.
7. MISURE VOLTE A FAVORIRE L’ATTIVITA’ SCOLASTICA IN REMOTO
• Per agevolare l’attività d’insegnamento da remoto e per dare pari opportunità a tutte le scuole e gli studenti, si propone di fornire GIGA illimitati per insegnanti e studenti, magari attraverso accordi nazionali tra Stato e gestori della rete
• Estensione all’intera retta annuale della detrazione già prevista per i figli iscritti alle scuole paritarie superando il tetto oggi vigente
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